Il 18 aprile 2024, la Corte di Cassazione, con l′ordinanza n. 10505 si pronuncia riguardo la distinzione tra l′attività di approvazione e di omologazione dei dispositivi elettronici per la rilevazione della velocità del veicolo. In particolare, la Suprema Corte stabilisce che si tratta di due attività tra di loro autonome e conseguenziali, essendo l′approvazione propedeutica all′omologazione dello strumento. La pronuncia in esame origina da un ricorso proposto dal Comune di Treviso, il quale in sede di appello impugnava la sentenza di primo grado del Giudice di Pace, con la quale si accoglieva l′opposizione del resistente contro un verbale di accertamento della Polizia locale di Treviso circa la violazione dell′art. 142, comma 8, c.d.s., con cui si rilevava l′eccesso di velocità del veicolo attraverso un dispositivo elettronico installato in postazione fissa. Il tribunale di Treviso, in appello conferma la pronuncia di primo grado rigettando l′appello del ricorrente, in quanto afferma che legittimamente si era annullato il verbale di accertamento per eccesso di velocità, poiché avvenuto con apparecchiatura elettronica non preventivamente omologata, ma soltanto approvata. La questione viene riproposta in Cassazione, dove il Comune di Treviso denuncia la violazione e/o falsa applicazione di una serie di disposizioni di legge tra cui gli articoli 142, comma 6, 45 comma 6, e 201, comma 1-ter, c.d.s., in quanto con la sentenza di primo e secondo grado non si sono ritenute equivalenti le due attività di approvazione e omologazione. In particolare, il ricorrente lamentava che nel disposto dell′art. 142, comma 6, c.d.s., non si specificava in cosa effettivamente sostanziasse l′omologazione, dovendosi quest′ultima desumersi per via interpretativa dal combinato disposto di altre disposizioni normative, tra le quali anche quelle di rango secondario, nelle quali indistintamente si fa riferimento all′approvazione o all′omologazione. La Cassazione, rigettando il ricorso e rifacendosi al principio gerarchico delle fonti normative, per cui le norme di rango primario non possono essere derogate da quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo, dichiara l′autonomia delle due operazioni. Nello specifico, con la pronuncia della Suprema Corte, si afferma un′interpretazione rilevante ai fini dell′applicazione della disciplina in materia, in quanto affinché il dispositivo elettronico di rilevazione di velocità sia funzionante e legittimo deve essere approvato e successivamente omologato. Le due operazioni infatti hanno finalità distinte e si pongono, dal punto di vista temporale, conseguenziali tra di loro, poiché l′approvazione "costituisce un passaggio propedeutico al fine di procedere all′omologazione", mentre quest′ultima "autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio" a differenza dell′approvazione che invece "non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali".