"La modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché allidoneità a porre in dubbio la futura correttezza delladempimento e a incidere sullelemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro." Così si è espressa la Corte di cassazione con ordinanza 1476 del 15 gennaio 2024, confermando il licenziamento di un dipendente cuoco per essersi appropriato illegalmente e ripetutamente di generi alimentari dal luogo di lavoro, nonostante i beni rubati fossero cibi cucinati e deteriorabili, evidenziando il principio secondo cui il valore della condotta del dipendente non deve essere valutato solo in base al danno materiale causato, ma anche in base al suo impatto sulla fiducia reciproca e sulla corretta esecuzione del rapporto di lavoro.