Studio Legale De Nisco Nardone
Ricerca libera
13-05-2024

L′ordinanza della Corte di Cassazione n.10091 del 15-04-2024

La PEC non garantisce il contenuto degli allegati

Con l′ordinanza del 15.04.2024 la Corte di Cassazione ha confermato un principio e una linea giurisprudenziale già sostenuti in precedenti pronunce, quali ad esempio la Cass. n. 32165/2023 e Cass. n. 34755/2023, secondo il quale il messaggio di posta elettronica certificata può accertare soltanto la ricezione del messaggio e non il contenuto dei documenti allegati allo stesso. L′ordinanza della Suprema Corte prende avvio dal decreto depositato dal Tribunale di Cagliari con il quale veniva rigettata un′opposizione ex art. 98 legge fall. proposta avverso il decreto con cui il giudice del fallimento aveva rigettato la domanda di insinuazione del credito richiesto per i canoni d′affitto d′azienda. Il Tribunale aveva infatti condiviso l′impostazione del Giudice Delegato ritenendo il contratto di affitto d′azienda in oggetto non opponibile alla procedura in quanto privo di data certa. In particolare aveva osservato che, pur potendo costituire un significativo elemento di prova della data certa la PEC con cui la società aveva chiesto il pagamento dei canoni insoluti, tuttavia, tale documento non era dotato di data certa, essendovi solo la prova dell′invio di una PEC, ma non anche che il documento allegato alla PEC fosse la nota di insinuazione nel credito. La Corte ha quindi stabilito come la PEC possa essere indicativa soltanto per dimostrare l′avvenuta ricezione di una qualsiasi comunicazione e la data della stessa, ma non per dimostrare l′avvenuta ricezione di eventuali allegati alla stessa, potendo contenere gli stessi documenti falsi o privi di qualsiasi contenuto. La PEC non può quindi confermare la veridicità del contenuto degli allegati prevedendo l′ordinanza che la PEC è in grado di attestare in maniera certa l′avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione ed anche il suo contenuto, ma limitatamente alla PEC stessa, non al file allegato ad essa. La PEC è quindi uno strumento fondamentale per attestare la trasmissione certificata di determinati atti, ma non si deve presumere la lettura di eventuali allegati alla stessa, essendo quindi preferibile includere i documenti allegati direttamente nel messaggio della PEC.