Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n 12499 del 7.05.2024, hanno chiarito e risolto il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto il saggio di interesse da applicare in relazione agli interessi legali, menzionati, senza un′ulteriore specificazione, in una sentenza di condanna. In particolare, la questione sulla quale la Corte doveva esprimersi, era stabilire se interpretare la mera previsione degli interessi legali come previsto dall′articolo 1284 c.c. co 1 (Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione danno) oppure come previsto dal co 4 del medesimo articolo (se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). La pronuncia della Suprema Corte trae origine dall′opposizione di una società per azioni ad un atto di precetto. La S.p.a. sosteneva l′erroneità nel calcolo degli interessi secondo il co. 4 dell′articolo 1284, in quanto il credito riconosciuto dal titolo giudiziale escludeva l′applicazione del comma in questione, trattandosi di credito risarcitorio e che per questo il giudice dell′esecuzione non avrebbe potuto integrare o interpretare in via estensiva. Il Tribunale di Milano a questo punto ha sollevato dinanzi alla Suprema Corte la questione in merito a quale fosse l′interpretazione più corretta per gli interessi legali (senza ulteriore specificazione). La questione sollevata dal Tribunale era legittimata dal fatto che la giurisprudenza negli anni, si è espressa in modo piuttosto controverso, con orientamenti contrapposti. Il primo orientamento, nonché maggioritario, si basa sulla circostanza che l′applicazione di interessi diversi da quelli stabiliti ex. art. 1284 co 1 necessita la verifica di determinati presupposti preclusi però al giudice esecutivo. Il secondo indirizzo statuisce che, nei casi in cui gli interessi legali non siano specificati in una sentenza di condanna, questi siano dovuti automaticamente secondo la forma descritto dal co 4 dell′art 1284. Esaminata la questione e considerando le diverse interpretazioni giurisprudenziali, le Sezioni Unite si sono espresse concentrandosi sulla diversa natura del giudice di cognizione rispetto al giudice dell′esecuzione, non avendo quest′ultimo poteri integrativi e svolgendo un′attività di mera interpretazione del titolo messo in esecuzione. La Corte di Cassazione afferma inoltre che il co 4 rinvia ad una fattispecie in cui parte degli elementi sono integrati da ulteriori presupposti (rispetto alla legge generale) suscettibili di autonoma valutazione. La Suprema Corte stabilisce quindi che ai fini dell′applicazione del tasso maggiorato è richiesto al giudice di cognizione l′accertamento della sussistenza di tali ulteriori presupposti. Le Sezioni Unite concludono in definitiva stabilendo che nei casi di non determinazione degli interessi legali, il creditore non potrà rivendicare gli interessi maggiorati in sede di esecuzione ex art.1284 c.c. co 4, ma potrà tuttavia richiederli nei casi in cui questi siano espressamente previsti dal titolo esecutivo giudiziale.