Con la Sentenza n.20763/2024 la IV sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa in merito alla possibilità di constatare la sussistenza dello stato di ebbrezza anche senza l′espletamento di un valido esame alcolimetrico. La sentenza della Suprema Corte prende avvio da un ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma del locale Tribunale, in cui un soggetto veniva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed ammenda di 1.500,00, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il guidatore, a seguito di un sinistro da lui provocato, veniva sottoposto a controllo da parte degli Spedali Civili di Brescia, dal quale risultava un tasso alcolemico di 3,69g/l, superiore quindi al limite stabilito di 1,50g/l. Il ricorrente lamentava come la Corte di merito avesse accolto un′eccezione circa l′inutilizzabilità degli accertamenti svolti dai sanitari ai fini d′indagine, i quali avevano constatato la sussistenza dello stato di ebbrezza in ragione delle sole dichiarazioni rese dagli agenti intervenuti. Non potendosi stabilire la precisa concentrazione di alcol nel sangue attraverso le sole dichiarazioni rese dagli agenti, il ricorrente riteneva errata la conferma della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo manifestamente infondato. Con specifico riferimento al reato contestato aggiungeva inoltre che, poiché l′esame strumentale non costituisce una prova legale, l′accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall′art. 186 cod. strada. In aggiunta, la Corte rileva che in assenza di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può valutare la sussistenza dello stato di ebbrezza dall′individuazione di aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato alla vista delle forze dell′ordine, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche - certamente superiore alla soglia di 1,50 g/l - per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l′autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti. Alla luce di quanto detto, emerge la volontà della Cassazione di non vincolarsi all′esito di un test alcolimetrico per poter stabilire lo stato di ebbrezza quando questo possa esser desunto dalle condizioni del guidatore attraverso le dichiarazioni rese agli agenti competenti.