Studio Legale De Nisco Nardone
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11-10-2024

Corte Costituzionale - Sentenza 160/2024

Efficacia del diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore non responsabile dellabuso edilizio

La Corte costituzionale con la sentenza 160/2024, ha dichiarato l′illegittimità costituzionale dell′art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell′attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell′abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell′atto di accertamento dell′inottemperanza alla ingiunzione a demolire. La pronuncia delle Corte originava dalla vicenda di una società cessionaria di un credito garantito da un′ipoteca iscritta su un terreno, sul quale era stato realizzato un immobile abusivo. La società, a seguito del pignoramento di immobile e terreno, faceva istanza di vendita, che veniva però respinta dal Tribunale con dichiarazione di improcedibilità dell′esecuzione forzata, in quanto l′immobile abusivo e l′area circostante erano stati acquisiti al patrimonio comunale, ai sensi dell′art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, con conseguente estinzione del diritto di ipoteca iscritto sul fondo. Il tribunale, nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, confermava con sentenza l′ordinanza e veniva quindi proposto ricorso in Cassazione, nel quale veniva ravvisata e sollevata la questione di illegittimità costituzionale. La Corte nel pronunciarsi ha rilevato che l′art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, esponeva il creditore ipotecario a conseguenze sanzionatorie ingiuste in quanto frutto di un abuso edilizio al quale detto creditore è del tutto estraneo, perché non è destinatario dell′ordine di demolizione, né chiamato a rispondere della sua inottemperanza e neppure obbligato alla predetta demolizione, posto che il diritto reale di garanzia non attribuisce né il possesso, né la detenzione del cespite, ravvisando una violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost., nella parte in cui impongono un irragionevole e sproporzionato sacrificio al creditore garantito da ipoteca. Di fatto dopo la pronuncia della Corte con la procedura di confisca il Comune va considerato mero acquirente del bene, non frapponendosi ostacoli alla esperibilità da parte del creditore ipotecario della procedura di esecuzione forzata nei confronti del Comune stesso.