Studio Legale De Nisco Nardone
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18-10-2024

Sentenza Numero: 26727 del 15/10/2024

Opposizione a decreto ingiuntivo - Possibilità per l′opposto di modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell′opponente, ma a fronte di mere eccezioni

Con la sentenza 26727 del 15.10.2024 la Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata a seguito dell′ordinanza interlocutoria di remissione n. 20476 del 17 luglio 2023. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per il convenuto opposto, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l′attore opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale ma si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto. L′intervento delle Sezioni Unite ha preso le mosse da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel corso del quale il convenuto opposto, che all′esito della fase monitoria aveva ottenuto decreto per il pagamento di 818.324,06 quale corrispettivo della prestazione resa, a seguito delle eccezioni avanzate dalle opponenti che contestavano l′esistenza del rapporto contrattuale e la validità dello stesso, aveva sollevato domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale di cui all′articolo 1337 c.c. e all′indennizzo di cui all′articolo 2041 c.c. Avverso la sentenza che accogliendo l′opposizione rigettava le ulteriori domande proposte, veniva proposto appello all′esito del quale la Corte rigettava il gravame, affermando, relativamente alle ulteriori domande presentate in primo grado, che le stesse erano state presentate "in modo inammissibile non essendo le stesse conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute sostanziali". Sul punto veniva proposto ricorso in Cassazione a seguito del quale veniva rimessa la questione alle Sezioni Unite che pronunciandosi hanno affermato che: -nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell′opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all′ingiunzione -chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all′ultimo giro offerto dall′articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest′ultimo, comunque, a seconda dell′evoluzione difensiva dell′opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali È stata quindi espressamente riconosciuta la possibilità di proporre all′esito dell′opposizione, sino alla comparsa di costituzione, nuove domande laddove strettamente connesse e funzionali alla domanda avanzata nella fase monitoria.