Studio Legale De Nisco Nardone
Ricerca libera
29-10-2024

Sentenza 27353/2024

Valutazione in via equitativa del giudice per il danno da perdita della capacità lavorativa

La corte di Cassazione con sentenza n 27353/2024, pubblicata il 22.10.2024 ha sancito un importante principio per quanto riguarda il potere riconosciuto al giudice di liquidare in via equitativa il danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa in caso di invalidità superiore al 25%. Il ricorso in Cassazione prende le mosse dalla richiesta di risarcimento danni per danni biologici permanenti e superiori al 25%, per la quale sia il giudice di primo grado che quello di seconde cure avevano riconosciuto la somma di 220.311,00, rigettando però la richiesta di risarcimento per il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa. La Corte dAppello sosteneva che essendo il richiedente un minore non percettore di reddito sussisteva incertezza sulla qualificazione e quantificazione delle varie voci di danno, non superabile se non con prova rigorosa. Secondo tale Corte i soli postumi invalidanti non erano da soli idonei a fa presumere la perdita di futuri guadagni essendo necessario quantificare in maniera specifica il danno. La Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto dal soccombente/richiedente, ha sancito un importante e innovativo principio, ritenendo fondato il ricorso e sancendo il principio secondo cui nei casi in cui lelevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere allaccertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. Sulla base quindi di quanto sancito, nei casi di invalidità superiore al 25% sarà sufficiente dimostrare la perdita di capacità lavorativa, prescindendo dalla quantificazione del danno subito per tale motivo, essendo rimessa al giudice tale valutazione sulla base di criteri equitativi.