Le Sezioni Unite con ordinanza n. 32287/2023 sono state investite del compito di dirimere un′importante e aperta questione in tema di notificazioni a mezzo PEC. Nel corso di un giudizio per risarcimento danni veniva proposto ricorso in Cassazione in data 24 gennaio 2022. Il controricorrente, costituendosi in giudizio, eccepiva l′inammissibilità del ricorso per essere lo stesso stato proposto oltre il termine breve ex 325 c.p.c. La controricorrente deduceva di aver notificato il ricorso in data 31 ottobre 2021, ricevendo però l′avviso di mancata consegna in quanto presente un errore 5.2.2- Info Cert S.p.A.-casella piena. A detta della ricorrente era onere del difensore provvedere al controllo della PEC e dello spazio disponibile per il ricevimento delle notifiche, essendo quindi la causa della mancata tempestiva costituzione totalmente da imputarsi al difensore/destinatario. La Corte di Cassazione ravvisando orientamenti non univoci ha rimesso la decisone alle Sezioni Unite, chiamate quindi a pronunciarsi sulla possibilità di ritenersi perfezionata la notifica in caso di restituzione al mittente del messaggio casella piena, che risolvendo l′aperta e controversa questione, hanno affermato che la notificazione a mezzo PEC non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario, ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna. Il notificante sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.. Nel caso in cui venga prodotto tale avviso sarebbe infatti impossibile per il destinatario non solo conoscere il contenuto dello stesso, ma verrebbe sottratta a quest′ultimo anche la possibilità di venire a conoscenza che nei suoi confronti è stata effettuata una qualsiasi comunicazione/notificazione, rendendo impossibile conoscere latto del processo. È quindi necessario nel caso in cui il messaggio non venga recapitato per casella piena procedere alla ordinaria notificazione a mani tramite l′ufficiale giudiziario, garantendo quindi il fondamentale diritto di difesa nella sua declinazione di conoscibilità dell′atto/attività del processo.