Studio Legale De Nisco Nardone
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12-12-2024

Convocazione assemblea di condominio tramite messaggio Whatsapp

Sentenza n 1705/2024 del Tribunale di Avellino

La recente pronuncia del tribunale di Avellino ha chiarito un importante dibattito, spesso frutto di esigenze patiche e specifiche, in merito alle modalità di convocazione delle assemblee condominiali, chiarendo di fatto quanto previsto all′art 66 delle disp. att. c.c. Il procedimento generava dall′impugnazione di una delibera condominiale in cui l′attore deduceva di non essere stato convocato alla riunione assembleare; di conseguenza chiedeva che ne fosse dichiarata la nullità/annullabilità e/o l′inefficacia. Il condominio si costituiva deducendo che i condomini si erano legittimamente autoconvocati in assemblea avvalendosi di un modulo predisposto dall′amministratore e consegnato ad uno dei partecipanti al condomino. Quest′ultimo, dopo aver ricevuto dall′amministratore l′avviso per la convocazione, aveva provveduto ad inoltrarlo a tutti i condomini a mezzo dell′applicativo di messaggistica WhatsApp, sostenendo quindi la regolare convocazione dell′assemblea. Il Tribunale, rigettando quanto sostenuto dal condominio, ha osservato come la comunicazione dell′avviso di convocazione a tutti i condomini sia cruciale per la regolare costituzione dell′assemblea essendo l′omissione della convocazione causa di annullabilità delle decisioni prese dall′assemblea stessa. Ciò premesso il Tribunale ha sottolineato che le comunicazioni intervenute tra le parti mediante l′applicativo di messaggistica Whatsapp sono da considerarsi informali e di natura meramente preparatoria e non certo idonee a determinare una legittima convocazione dell′assemblea condominiale. Secondo il Tribunale l ′avviso di convocazione deve essere comunicato a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. Al riguardo, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che l′elenco formulato dall′art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile sia esaustivo e non si possa estendere ad altre forme non previste dalla legge. Con questa sentenza, oltre a sancire l′impossibilità di convocare tramite Whatsapp l′assemblea di condominio, il Tribunale ha dichiarato l′esaustività dell′art 66 disp. att. c.c. sancendo di fatto l′inderogabilità di quanto ivi previsto, ritenendo quindi legittima la convocazione di assemblea solo se effettuata tramite fax, PEC, raccomandata o consegna a mano, unici strumenti che garantiscono la certezza del ricevimento.