Con la sent. N 17402/2024 il Tribunale ha ribadito limportante principio secondo il quale la possibilità di compiere determinate azioni processuali o depositare determinati atti non dipende esclusivamente dallo spirare di un termine o dallaver già effettuato unazione processuale, quanto piuttosto dalla effettiva consumazione del potere processuale. La sentenza prende avvio da un procedimento di sfratto durante il quale il locatario-resistente, costituendosi già una prima volta e lamentando esclusivamente il mancato esperimento del tentativo di mediazione, depositava una seconda comparsa di costituzione. Il giudice nel corso del procedimento si pronunciava condannando parte resistente al rilascio dellimmobile, ritenendo inammissibile la seconda comparsa di costituzione essendosi già consumato il potere processuale. Nella sentenza veniva ribadito infatti come la duplicazione di un atto non comporti di per sé linammissibilità dellatto duplicato, essendo necessario verificare di volta in volta leffettiva consumazione del potere processuale, tenendo conto delle specifiche esigenze dellatto duplicato. Nel caso specifico, trattandosi di un procedimento tenuto con le norme del rito locatizio ex art 447 bis cpc, la possibilità di duplicazione dellatto contrastava con le esigenze di concentrazione e celerità tipiche del predetto rito, dovendo quindi considerarsi irreversibilmente consumato il potere processuale con il deposito della prima comparsa di costituzione. Con tale sentenza veniva poi ribadito come la procedura di mediazione demandata dal giudice non comporti una rinnovazione del giudizio e dei relativi poteri processuali, quanto piuttosto una sospensione dello stesso facendo salvi i poteri già consumati e gli atti già svolti, dovendo quindi inevitabilmente considerarsi già consumati i poteri esercitati e impossibile una loro riproposizione dopo lesperimento del tentativo di mediazione. (commento esteso pubblicato su De Jure - 14 febbraio 2025 - commento alla sentenza n 17402 del 15.11.2024 del Tribunale di Roma)