Studio Legale De Nisco Nardone
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27-09-2023

LA SVOLTA DELLE SEZIONI UNITE: CHIARIMENTI SULL′APPLICAZIONE DELL′ARTICOLO 573, COMMA 1-BIS, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Le Sezioni Unite hanno colmato il contrasto giurisprudenziale in ordine al tema dell′immediata applicabilità del nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p. ai processi pendenti prima della sua data di entrata in vigore. La sentenza n. 38481/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione Penale, depositata il 21 settembre 2023, afferma che: larticolo 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale è stato introdotto dall′articolo 33 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Secondo la decisione della Suprema Corte, questo articolo si applica solo alle impugnazioni relative a interessi civili proposte nei giudizi in cui la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30 dicembre 2022, che è la data in cui è entrata in vigore la suddetta disposizione ai sensi dell′articolo 99-bis del decreto legislativo n. 150 del 2022. Mentre in precedenza anche la impugnazione ai soli effetti civili era destinata ad essere decisa dal giudice del processo penale in cui era stata esercitata lazione civile, benché non residuassero più aspetti di ordine penale, viene ad oggi ad essere decisa dal giudice civile, restando attribuito al giudice penale il solo compito di valutare la non inammissibilità della impugnazione stessa. Questo cambiamento di prassi sembra essere allineato con l′obiettivo di accelerare i tempi processuali, migliorando l′efficienza del sistema giudiziario italiano. Trasferendo la competenza sulla decisione delle impugnazioni ai soli effetti civili al giudice civile, si auspica una gestione più rapida e snodata di questi procedimenti, evitando duplicazioni di giudizio e alleggerendo il carico di lavoro del giudice penale ma come sempre, l′effettiva realizzazione di questi obiettivi rimarrà soggetta alla pratica applicazione delle nuove direttive.