Perché si configuri il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva è sufficiente il ripetuto accumulo di rifiuti in unarea, trasformata di fatto in deposito, in considerazione delle quantità considerevoli di rifiuti e dello spazio occupato. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 35853/2023. La decisione riguarda un caso in cui il detentore di un′area è stato condannato per il reato previsto dall′articolo 256 del decreto legislativo 152/2006, che riguarda la realizzazione o gestione di discariche abusive. La sentenza stabilisce nuovi parametri e conferma l′importanza dell′accumulo ripetuto di rifiuti come elemento chiave per la configurazione del reato. La Corte ha sottolineato che la realizzazione o gestione di una discarica abusiva non richiede necessariamente attività di trasformazione, recupero e riciclo, caratteristiche di una discarica autorizzata. Ciò che conta è l′accumulo ripetuto di rifiuti in un′area che diventa di fatto un deposito. La quantità considerevole di rifiuti e lo spazio occupato sono elementi cruciali per stabilire la gravità del reato. La Corte ha respinto l′eccezione sollevata dal condannato riguardo alla sua qualifica di titolare di impresa o responsabile di ente. Ha sottolineato che la presenza di una vasta quantità e varietà di rifiuti, inclusi quelli pericolosi, nega la natura occasionale del conferimento di tali materiali. Questo rafforza il principio che la responsabilità non è limitata alla qualifica formale del detentore, ma può essere stabilita in base alle azioni e alla gravità della situazione. da ultimo, i giudici di legittimità sono intervenuti sulla prescrizione. , stabilendo che i termini prescrizionali non iniziano fino a che non si verificano specifiche condizioni, come la cessazione della situazione antigiuridica o la rimozione dei rifiuti. Il reato verrebbe meno solamente con il verificarsi di una serie di condizioni quali la cessazione della situazione antigiuridica, la rimozione dei rifiuti o la bonifica, il sequestro dellarea o, infine, la pronuncia della sentenza di primo grado. Nel caso de quo, partendo da uno di tali eventi non risultavano maturati i termini prescrizionali